La capacità finanziaria autotrasporto è lacapacità dell'impresa di assolvere gli obblighi finanziari connessi con l'esercizio della propria attività [art. 7, regolamento (CE) n. 1071/2009].
Per soddisfare il requisito della capacità finanziaria autotrasporto un'impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi
finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale.
A tal fine, in esito alle modifiche apportate dal regolamento (UE)
2020/1055 alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009, l'impresa dimostra ogni anno esclusivamente in relazione ai veicoli a motore, di disporre di un capitale e di
riserve per un valore di almeno:
•
imprese che esercitano esclusivamente
con veicoli di massa complessiva superiore a
1,5 t e fino a 2,5 t:
-
9.000 euro per il primo veicolo,
-
900 euro per ogni ulteriore autoveicolo supplementare
utilizzato;
•
imprese che esercitano esclusivamente
con veicoli di massa complessiva superiore a
2,5 t e fino a 3,5 t, utilizzati per trasporti internazionali, assoggettate alla disciplina del regolamento (UE) 2020/1055:
-
9.000 euro per il primo veicolo,
-
900 euro per ogni ulteriore autoveicolo supplementare
utilizzato;
•
imprese che esercitano anche con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t:
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9.000 euro per il primo autoveicolo,
-
5.000 euro per ogni ulteriore autoveicolo supplementare
utilizzato,
-
900 euro per ogni ulteriore autoveicolo supplementare
utilizzato di massa complessiva superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t.
Al riguardo si precisa che l'Italia, con il DD 8.4.2022 prot. n. 145, ha
parzialmente esercitato la facoltà, prevista dalla nuova normativa unionale, di prevedere che le imprese stabilite nel proprio territorio dimostrino l'attestazione capacità
finanziaria autotrasportatori per i veicoli più piccoli con i valori previsti per
i veicoli più grandi. Al riguardo, la normativa del 2020 prevede l'invio di apposita comunicazione alla Commissione europea, la quale a sua volta dà specifica informazione in tal senso agli altri
Stati membri.
Inoltre, lo Stato membro può prevedere che l'impresa, il gestore dei
trasporti, o qualsiasi altra persona, dimostrino di non avere
debiti non personali nei confronti di organismi di diritto pubblico e non siano in stato di fallimento né oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione.
La capacità finanziaria autotrasporto va pertanto valutata in
funzione del numero di autoveicoli che l'impresa di trasporto su strada:
•
dichiara di voler acquisire al momento dell'accesso alla
professione;
•
ha immatricolato a proprio nome nel caso dell'esercizio della
stessa.
Anche relativamente ai veicoli che l'impresa acquisisce in disponibilità in
forza di un contratto di locazione la normativa, facendo espresso riferimento ai veicoli utilizzati dall'impresa stessa, prevede la necessità di dimostrare la capienza dell'idoneità
capacità finanziaria autotrasporto.
Inoltre, qualora i veicoli in locazione siano acquisiti da altra impresa di
autotrasporto, quest'ultima ha facoltà di ridurre il valore oggetto della dimostrazione della capacità finanziaria anche prima del termine di scadenza annuale del requisito stesso. L'
agenzia daga si occupa del rilascio dell'attestato capacità finanziaria autotrasporto sia attraverso il rilascio di polizza assicurativa per i primi 2 anni di attività oppure di una fidejussione
dopo i primi 2 anni di attività. Nel caso in cui invece la società può dimostrare l'idoneità finanziaria attraverso i dati dell'ultimo bilancio approvato L'Agenzia Daga può provvedere al rilascio
dell'attestato della capacità finanziaria autotrasportaotri attravero attestazione di un nostro revisore contabile. Cosa aspetti a contattarci ??