L' Agenzia Daga effettua la trasformazione da autocarro in autovettura presso la motorizzazione di via Argine a Napoli, presso il centro revisioni autocarri Sant'Antonio Abate (NA) e presso il centro revisioni a
teverola(CE).
Per la trasformazione da autocarro ad autovettura si fà riferimento alla circolare Prot. n.
33892/23/32 - DIV2
OGGETTO:
Inquadramento dei veicoli in circolazione dalla
categoria N1 a quella M1.
Con precedenti disposizioni sono state indicate le procedure
operative per l'inquadramento di alcuni tipi di veicoli, costruiti ed immatricolati in categoria N1, nella categoria M1.
Tuttavia, i quesiti pervenuti sull'argomento ed un maggiore
approfondimento dei diversi casi verificatosi inducono a ritenere necessario una rielaborazione di tali procedure.
Pertanto, le disposizioni di seguito riportate
sostituiscono integralmente quelle già emanate in materia.
Le presenti disposizioni riguardano la possibilità di inquadrare
alcuni tipi di veicoli, costruiti ed immatricolati in categoria N1, nella categoria M1.
I veicoli interessati, sebbene appartenenti alla categoria N1,
in fase di costruzione sono derivati da veicoli M1, dai quali si diversificano negli elementi che caratterizzano la particolare categoria di appartenenza. Nella sostanza, le differenze
riguardano esclusivamente un diverso allestimento interno (numero e disposizione dei posti e
protezione del carico). Formalmente, per esigenza di rispondenza a normative di riferimento diversificate a seconda della categoria internazionale, i veicoli N1 possono presentare valori
ponderali (massa complessiva e massa rimorchiabile) diversi dal corrispondente veicolo inquadrato nella categoria M1, pur conservando le medesime caratteristiche costruttive, fatto salva
l'accennata diversa sistemazione interna.
Tutto ciò premesso, si ritiene che i veicoli in argomento
possano essere adeguati, previa modifica all'allestimento interno, alle specifiche tecniche richieste per la categoria M1 vigenti al momento del rilascio dell'omologazione originaria in N1, con
le precisazioni di seguito riportate
Nel merito, si ritiene che detto tipo di inquadramento possa
essere definito secondo le procedure di cui all'art. 78 del Codice della strada, purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
1)
i veicoli di categoria N1 oggetto di modifica
devono avere carrozzeria "BB" o "F0" (furgone con cabina integrata nella carrozzeria) e le modifiche materialmente apportate al veicolo originario devono riguardare il solo allestimento
interno (rimozione della paratia, nuova configurazione dei posti).
2)
deve esistere il corrispondente veicolo della
categoria M1 omologato dal medesimo costruttore, da cui deriva il veicolo oggetto di modifica.
3)
il veicolo allestito deve essere rispondente a
tutte le direttive particolari obbligatorie per l'omologazione dei veicoli in categoria M1 in vigore al momento della omologazione originaria N1;
4)
il veicolo modificato era immatricolabile, alla
data in cui è stato immesso in circolazione, nella categoria M1, seppur beneficiando di una deroga concessa secondo le procedure di "fine serie", per la corrispondente omologazione in
M1.
Inoltre, fermo restando che i lavori di modifica, necessari per
inquadrare il veicolo oggetto di cambio di categoria - originariamente inquadrato in N1 - nella categoria M1, devono riguardare il solo allestimento interno, come già specificato, l'eventuale
riconoscimento di una massa complessiva e/o di una massa rimorchiabile diversa da quella attribuita in sede di omologazione potrà essere definito favorevolmente, purché ne venga fatta esplicita
menzione nel nulla osta del costruttore e gli stessi valori di massa siano già stati riconosciuta al veicolo al quale viene ricondotto (veicolo di categoria M1). Anche gli eventuali allestimenti
esterni di carrozzeria, riconosciuti in sede di omologazione del veicolo originario in N1, potranno essere confermati nel passaggio in M1, solo se gli stessi sono stati riconosciuti anche
nell'omologazione corrispondente al veicolo in M1.
In caso di variazioni di massa, il costruttore deve
aggiungere, ove ricorra, la targhetta del costruttore, di cui alla direttiva 76/114/CEE e successivi emendamenti.
Pertanto, in sede di aggiornamento della carta di circolazione,
alla relativa domanda dovranno essere allegati per ogni veicolo individuato per numero di telaio e di targa:
a)
nulla osta, rilasciato dal costruttore del
veicolo, contenente il dettaglio delle modifiche da effettuare, il numero dei posti effettivi da attribuire al veicolo, il codice di immatricolazione del corrispondente veicolo omologato in
M1, dal quale deriva il veicolo oggetto di trasformazione, e la dichiarazione che il veicolo modificato rispetta la condizione di cui ai precedenti punti 3) e 4);
b)
dichiarazione dei lavori a regola d'arte
rilasciata da un'officina a ciò abilitata e autorizzata dal costruttore del veicolo ad effettuare le modifiche necessarie per l'inquadramento in M1.
In sede di visita e prova per l'aggiornamento
della carta di circolazione, sarà cura degli Uffici Motorizzazione Civile verificare, tra l'altro:
1)
l'eventuale ripristino delle cinture di sicurezza,
dei sedili e dei relativi ancoraggi, rimozione della paratia e quanto altro specificato nel nulla osta;
2)
la nuova tara e, limitatamente ai veicoli la cui categoria di destinazione M1
abbia carrozzeria AF e un numero di posti non superiore a 6 (escluso quello del conducente), il rispetto della seguente relazione:
P = massa massima a pieno carico tecnicamente
ammissibile;
M = massa in ordine di marcia
(tara);
N = numero dei posti escluso quello del
conducente.
3)
nei casi in cui ricorre, l'apposizione della
targhetta aggiuntiva del costruttore;
4)
l'eventuale eliminazione di allestimenti esterni
di carrozzeria non riconosciuti nell'omologazione del veicolo della categoria M1.
Si specifica, inoltre che, previo esito positivo della visita e
prova, l'originario numero di omologazione del veicolo originario deve essere variato in relazione all'operazione di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (cosiddetto unico
esemplare) e nelle righe descrittive deve essere riportata l'omologazione originaria.
Sono abrogate le note n. 5878M361 del 14 dicembre
2005 , n. 531M361 del 14 febbraio
2006 e n. 14703/23.30 del 13 febbraio
2007 ed ogni altra disposizione in contrasto con
le presenti.
Per trasformare autocarro in autovettura è necessario avere sostanzialmente due cose:
1) nulla osta della casa costruttrice che dichiara la fattibilità della trasformazione e a quali condizioni;
2) dichiarazione dei lavori eseguiti suggeriti dalla casa costruttrice per la trasformazione che di solito sono, eliminazione dell'eventuale paratia
presente sull'autocarro e aggiunta delle cinture di sicurezza in base al numero di posti a sedere chiesti.
Qualora fossero passati i 10 anni oltre i quali la casa costruttrice non rilascia più i nulla osta è possibile provare a trasformare il veicolo con una
relazione ai sensi dell'art. 236
Contattaci per richiederci qualsiasi informazione saremo ben lieti da darti le risposte che desideri.
*I tempi per effettuare la trasformazione variano da macchina a macchina*
In riferimento al costo per la trasformazione di un autocarro in autovettura questo può dipendere da molteplici fattori, se siamo di fronte ad un
ripristino, ovvero un veicolo che precedentemente era già stato autovettura allora parliamo di un costo intorno ai 300 euro, se invece siamo di fronte ad un veicolo che ha necessità del rilascio
del nulla osta per la trasformazione da autocarro in autovettura allora il costo è grossomodo 300 euro + costo nulla osta.
In linea di massima se l 'autocarro è immatricolato in uso proprio intestato ad un privato, l'autocarro si può guidare tranquillamente con a bordo
persone qualsiasi, in quel caso però non si hanno le agevolazioni fiscali che potrebbero avere le aziende qualora l'autocarro fosse intestato a queste.
La guida di un autocarro intestato ad una società da parte di una persona fisica che usa l'autocarro non per scopi aziendali ma personali invece è illegale
e può essere punito con sanzioni fino a 1700 euro e la sospensione della carta di circolazione fino a 6 mesi.