Le macchine operatrici soggette ad immatricolazione devono essere munite di:
•
targa posteriore per macchine operatrici semoventi oppure targa di immatricolazione per le macchine operatrici
trainate.
I documenti di circolazione e le targhe sono
rilasciati dall'UMC presso il quale viene presentata la domanda
di immatricolazione da parte di chi si dichiara proprietario della macchina
operatrice semovente.
Il proprietario della macchina operatrice (persona fisica o giuridica) è tenuto a indicare nella domanda di immatricolazione:
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propri dati anagrafici e di residenza;
•
dati completi dell'impresa alla quale è affidata
l'utilizzazione della macchina operatrice semovente. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kW, per
le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate a finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le
macchine operatici trainate.
Può essere proprietario (in qualità di locatore) anche un'impresa esercente attività di locazione senza conducente che affida la
macchina operatrice semovente a terzi a titolo di
LSC.
Particolari procedure sono previste per l'immissione in circolazione
di:
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macchine operatrici locate con facoltà di compera (leasing) che, pur non essendo espressamente prevista dal CDS, è stata a suo tempo
regolamentata a livello amministrativo applicando le norme previste per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi .
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mezzi di movimentazione destinati ad operare in aree
portuali;
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macchine operatirci già omologate in base al precedente CDS che sono state ammesse alla circolazione, in via transitoria, entro
precisi termini.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa si procede sempre a reimmatricolazione del veicolo.
L'immatricolazione delle macchine operatrici si effettua con procedure sostanzialmente identiche a quelle di macchine agricole, autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi.
È prevista la presentazione di domanda su apposito modulo (modello TT 2119), unitamente alla documentazione tecnica e
amministrativa, presso un qualsiasi UMC, senza particolari vincoli di competenza territoriale.
Per quanto riguarda la documentazione:
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tecnica del veicolo valgono le stesse considerazioni svolte per le macchine agricole. Quali documenti tecnici validi ai fini dell'immatricolazione o del rilascio del certificato di idoneità alla circolazione si considerano il certificato di
approvazione o la dichiarazione di conformità al tipo omologato;
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relativa a chi richiede l'
immatricolazione della macchina operatrice, valgono le considerazioni generali già svolte per l'
immatricolazione delle altre categorie di veicoli. Per alcune specie di macchine
operatrici, la richiesta di immatricolazione deve essere completata indicando i dati dell'impresa alla quale è affidata
l'utilizzazione della macchina.
Per le macchine operatrici trainate è previsto il rilascio fino a 5 targhe ripetitrici posteriori.
Gli adempimenti relativi al rilascio del certificato di
circolazione, (anche in merito al trasferimento di sede ovvero di
residenza dell'intestatario) sono gestiti
esclusivamente per via telematica e sono svolti dall'UMC anche
per il tramite degli studi di consulenza automobilistica, attraverso il collegamento telematico con il CED del DTN secondo le modalità stabilite con apposito DM.