Censimento auto estere agenzia delle entrate

E' stato stabilito che l'immatricolazione di veicoli  (nuovi o usati) acquistati a titolo oneroso in ambito UE deve essere condizionata dalla conferma dell'acquisizione, nei sistemi telematici, del versamento dell'IVA mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" con modalità telematica.IL controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni derogatorie al versamento dell'IVA con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", è un controllo propedeutico alla successiva immatricolazione. Attualmente, quindi, tutte le fattispecie che derogano al versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" sono oggetto di una preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle entrate.

 Inoltre non devono risultare, al momento dell'istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all'introduzione dei veicoli sul territorio nazionale e che a seguito di verifica nel Sistema Informativo Schengen, SIS II, il veicolo non risulti, sottratto o smarrito.
 Infine, occorre che l'Agenzia delle entrate abbia già trasmesso in via telematica al CED del DTN le informazioni sulla validazione fiscale del censimento del telaio del veicolo ("F24 Versamenti con elementi identificativi", regime dell'IVA del margine, veicolo bene strumentale o importatore privato) 
Soddisfatte tutte queste condizioni l'UMC rilascia o convalida il codice di immatricolazione o il numero di omologazione e abilita il veicolo  all'immatricolazione, che può essere effettuata tramite punto di servizio dello Sportello Telematico dell'Automobilista

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI INERENTI AGLI ACQUISTI INTRA UE

soggetti che effettuano acquisti intra UE di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, provenienti da Stati della UE attraverso canali di importazione non ufficiali, devono comunicare al DTN i dati riepilogativi dell'operazione.
 
La comunicazione dei dati:
è prevista per i soggetti:
 
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operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni  che effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea attraverso canali di importazione  non ufficiali;
 
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non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni per acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell'Unione europea;
deve essere inviata entro 15 giorni dall'effettuazione dell'acquisto, e comunque prima dell'immatricolazione o dalla cessione intra UE.
 Per le comunicazioni relative alle importazioni  effettuate da persone giuridiche o prive di personalità giuridica quali enti, fondazioni, associazioni, occorre preliminarmente verificare se siano o meno titolati di partita IVA:
in caso affermativo, il veicolo è da considerarsi quale bene strumentale, con i relativi adempimenti che ne derivano;
in caso negativo, dovrà essere applicata la procedura di censimento riservata ai soggetti "privati", quindi a nome della persona fisica dotata di poteri di rappresentanza e che, in tale qualità, diventerà intestatario del  veicolo (es. Presidente pro tempore)

STATUS​ ​FISCALE​ ​DEL​ ​VEICOLO

Lo status del veicolo è stabilito, in riferimento alla sua posizione fiscale, in base ai chilometri percorsi e al tempo trascorso dall'immatricolazione alla data dell'acquisto intra UE, si definisce pertanto:
nuovo di fabbrica: un veicolo  mai immatricolato;
nuovo ai fini fiscali  : un veicolo già immatricolato se ricorre una delle seguenti condizioni:
 
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ha percorso meno di 6.000 km;
 
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ceduto (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l'acquirente italiano) prima di 6 mesi dall'immatricolazione;
usato: un veicolo già immatricolato se ricorrono ambedue le seguenti condizioni:
 
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ha percorso più di 6.000 km;
 
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ceduto (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l'acquirente italiano) dopo 6 mesi dall'immatricolazione.
 
Un veicolo  considerato nuovo (di fabbrica o fiscalmente) è sempre soggetto al versamento dell'IVA

VALIDAZIONE​ ​FISCALE

La finalità antifrode del controllo rappresenta il fulcro degli adempimenti richiesti agli uffici competenti e funge da discrimine ai fini degli approfondimenti richiesti e delle tempistiche necessarie per la lavorazione delle istanze.
 Tutte le richieste di importazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di provenienza unionale pertanto, devono essere oggetto di preventiva verifica ( validazione) da parte dell'Agenzia delle entrate, che dovrà valutare:
il corretto versamento dell'IVA;
l'esistenza delle condizioni di esclusione dall'obbligo versamento dell'IVA mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".
 Si potranno pertanto immatricolare autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea solo quando risulteranno trasmesse per via telematica, dall'Agenzia delle entrate, le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi in materia di IVA da parte di chi presenta la richiesta

Versamento IVA tramite "F24 Versamenti con elementi identificativi"

Per l'immatricolazione dei veicoli di provenienza intra UE è previsto il necessario versamento, da effettuare tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" con modalità telematica, dell'IVA relativa alla prima cessione interna.
 L'importo da versare deve corrispondere all'IVA esposta nella fattura di vendita in Italia e non a quella calcolata sull'importo indicato nella fattura d'acquisto UE.
 Il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"  deve essere compilato per ciascun veicolo oggetto di acquisto intra UE con i seguenti campi:
tipo di veicolo  
numero di telaio (campo elementi identificativi);
codice tributo (da 6201 a 6212, contribuenti IVA mensili - da 6231 a 6234 contribuenti IVA trimestrali) ;
anno d'imposta per cui si effettua il pagamento (nel formato a quattro cifre AAAA);
importo IVA, che si versa per il singolo numero di telaio, in occasione della prima cessione nel territorio dello Stato.
 
Solo in questa maniera è assicurato il collegamento univoco tra l'imposta versata e la relativa operazione di vendita.
 L'IVA da versare non può essere compensata, ma deve essere versata entro i termini ordinari di liquidazione periodica e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione.
 Il versamento, per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica, ad eccezione dei casi d'esenzione previsti. Anche i soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare i servizi di pagamento online. Il versamento può essere effettuato anche presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
 
Il contribuente è tenuto a riportare il codice fiscale , i dati anagrafici e il domicilio fiscale .
 L'esito positivo del riscontro, qualora il versamento effettuato dal contribuente con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" risulti privo di errori sul numero di telaio e sufficiente nell'importo (v. inPratica 1745.5), verrà trasmesso direttamente con procedura automatizzata al CED del DTN in modo che l'UMC possa procedere con l'abilitazione all'immatricolazione.
 
Il contribuente potrà visualizzare tale esito nel proprio cassetto fiscale , sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate