Con Decreto dirigenziale 3 marzo 2026 prot. n. 98 , è stato decretato che anche gli autoveicoli che hanno requisiti costruttivi e funzionali idonei alla manutenzione delle strade e allo scarico dei rifiuti solidi urbani, che svolgono un attività operativa specifica e funzionale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale possono essere trasformati in macchina operatrice semovente . In riferimento ai requisiti si fa presente che per la funzione di manutenzione delle strade di intendono le attrezzature installate sul veicolo per il lavaggio e sanificazione, moduli idrici con pompe, diffusori per il lavaggio strade, lancia idropulitrice, sistemi di aspirazione e sistemi per la disinfezione di contenitori rifiuti. Mentre ai fini della funzione della raccolta rifiuti si intendono minicompattatori e costipatori, installate su veicoli utilizzati nei centri urbani per la raccolta porta a porta .
Il decreto Dirigenziale 3 marzo 2026 prot. n.98 definisce quindi la possibilità per quegli autoveicoli attrezzati per la manutenzione stradale e per la raccolta dei rifiuti urbani con massa superiore a 3,5 ton e fino a 7,5 ton rispondenti alla categoria internazionale N2 del regolamento (UE) 2018/858 di essere immatricolati quali macchina operatrice semovente. Queste poi inquadrate quali macchine operatrici potranno essere idonee alla circolazione secondo la lettera a) del comma 2 dell'art. 58 , per cui anche queste non potranno superare la velocità su strada di 40 Km/h attraverso l'installazione di un limitatore di velocità.
Le macchine operatrici quindi idonee per la manutenzione delle strade e atte alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani sono sottoposte alla revisione periodica secondo tempistiche e la disciplina applicabile alla categoria N2 per cui la revisione si fa ogni anno.