Revisione macchine agricole

Il  Decreto Dirigenziale 25 novembre 2025 n. 494 ha introdotto delle novità in merito alle revisioni della macchine agricole. In particolare il decreto definisce le linee guida operative per l'esecuzione dei controlli tecnici sui trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5b utilizzati principalmente su strade pubbliche, con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h. 

Il nuovo calendario delle scadenze (Aggiornamento 2026)

  •  Entro il 30 Giugno 2026 dovranno essere sottoposti ai suddetti controlli tecnici i trattori agricoli a ruote di tipo veloce immatricolati dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. 
  • Entro il 31 Dicembre 2026 dovranno essere sottoposti ai suddetti controlli tecnici i trattori agricoli a ruote di tipo veloce immatricolati dal 1 Gennaio 2020 al 31 dicembre 2022
  • Dal 1 gennaio 2027 invece le scadenze delle revisioni seguono la stessa scadenza degli autoveicoli ovvero 4 anni dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.

Come si effettua la revisione dei trattori agricoli ?

Fermo restando che per l'effettuazione di una revisione di un trattore agricolo veloce le attrezzature necessarie che deve possedere un centro revisioni sono espletate nella tabella I dell'allegato III al D.M. n. 214 del 19/05/2017,che sotto si allega, per i trattori agricoli si riportano specifiche istruzioni operative in merito alla metodologia di controllo riguardanti le seguenti voci: 

A) Impianto di frenatura(punti 1.2., 1.3, 1.4 della tabella dell'Allegato I del D.M. n. 214 del 19/05/2017

B) Impianto Elettrico e parte del circuito elettrico(punto 4.2 della tabella dell'Allegato I del D.M. n. 214 del 19/05/2017)

C) Effetti nocivi (punto 8.2 della tabella dell'Allegato I del D.M. n. 214 del 19/05/2017)

 

Per quanto riguarda il punto A) Impianto di frenatura ovvero per i punti 

  • 1.2 PRESTAZIONI ED EFFICIENZA DEL FRENO DI SERVIZIO
  • 1.3 PRESTAZIONI ED EFFICIENZA DEL FRENO DI SOCCORSO
  • 1.4. PRESTAZIONI ED EFFICIENZA DEL FRENO DI STAZIONAMENTO

Metodo ( comune ai punti 1.2,1.3 e 1.4 della tabella dell'allegato I del D.M. n. 214 del 19/05/2017) 

 

  Per il controllo delle prestazioni del freno di servizio, di soccorso e di stazionamento , è ammesso l'uso del banco prova-freni a rulli solo ed esclusivamente qualora le dimensioni della carreggiata, dell'interasse e le caratteristiche tecniche degli pneumatici dei veicoli di cui trattasi (grado di scolpitura e tassellatura) risultino compatibili con tale attrezzatura; in caso contrario è obbligatorio l'impiego esclusivo di un banco prova-freni a piastre.

In tale ultimo caso, la velocità d'ingresso del veicolo sul banco prova-freni a piastre deve essere compresa trai 4 e i 7 Km/h. L'impiego del metodo alternativo della prova su strada con utilizzo del decelerometro, è ammesso nel caso in cui il banco prova freni a piastre non sia utilizzabile per motivi tecnici. 

 

 

Motivi dell'esito negativo del controllo (solo per il punto 1.2.2 - Efficienza del freno di servizio )

 

  • Per i veicoli omologati secondo il Regolamento(UE) 167/2013 e immatricolati a partire dal 1° gennaio 2016 (T1b. T2b. T3b. T4b ) per quanto riguarda l'efficienza di frenatura si prescrive la soglia minima del 50 % ;
  • Analogamente per gli eventuali veicoli di categoria T5 omologati secondo la direttiva 2003/37/CE, si prescrive la soglia minima del 50 %                                                                                                                                       1.3 PRESTAZIONI ED EFFICIENZA DEL FRENO DI SOCCORSO

      1.3 PRESTAZIONI ED EFFICIENZA DEL FRENO DI SOCCORSO (se basato su sistema separato)

 

 Qualora il freno di soccorso risulti inglobato nel freno di servizio, il sistema provvederà a fornire direttamente a seguito dell'esito della prova del freno di servizio, il valore dell'efficienza frenante, il cui esito sarà positivo se risulterà non inferiore al 25 % .

 

 1.4 PRESTAZIONI ED EFFICIENZA DEL FRENO DI STAZIONAMENTO 

Per il freno di stazionamento si fa riferimento al punto 1.4 della tabella dell'allegato I del D.M. n.214 del 19/05/2017 cioè praticamente si ragiona in maniera identica rispetto ai veicoli pesanti di categoria N. 

 

In riferimento al punto B ovvero Impianto elettrico e parti del circuito elettrico per quanto riguarda i fari si fa presente che comè è noto l'attrezzatura denominata provafari permette di effettuare il controllo dell'orientamento dei proiettori anabbaglianti fino ad un altezza massima di 1,4 m e , in casi eccezionali, fino a 1,5 m. Ove, tuttavia, l'altezza del centro ottico dei proiettori istallati sul veicolo sia superiore all'altezza massima dello strumento provafari, si deve far ricorso all'impiego alternativo di uno schermo. In tal caso, qualora il veicolo sia dotato di quattro proiettori anabbaglianti, l'illuminamento verrà valutato visivamente dall'ispettore, il quale verificherà che l'accensione sia consentita per due dei quattro proiettori.

Nella suddetta prova alternativa il veicolo è posizionato davanti a uno schermo di dimensioni opportune e posto alla distanza di 15 m , la prva si ritiene superata con esito positivo se i fari anabbaglianti si orientano in modo da generare sullo schermo una linea di demarcazione luce-ombra ad un'altezza pari ad h/2 dove h è l'altezza del centro ottico da terra.  

 

 

 

 

 

Allegato 3 al Decreto ministeriale n. 214 del 19/05/2017

REQUISITI MINIMI RELATIVI AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DI CONTROLLO
I. Impianti e attrezzature
I controlli tecnici effettuati in base alla metodologia raccomandata di cui all'allegato I vengono realizzati utilizzando impianti e
attrezzature adeguati, secondo le previsioni del Codice della Strada, del Regolamento e le disposizioni del Ministero. Le attrezzature di controllo necessarie sono determinate in funzione delle categorie di veicoli da sottoporre al controllo, come si evince dalla tabella I. Gli impianti e le attrezzature sono conformi alle previsioni del Codice della Strada, del Regolamento e le disposizioni del Ministero e rispondono almeno ai seguenti requisiti minimi:
1) una struttura di controllo con uno spazio adeguato per la valutazione dei veicoli e che soddisfi i necessari requisiti sanitari e di sicurezza;
2) una corsia di dimensioni sufficienti per ogni controllo, una fossa o sollevatore e, per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate, un dispositivo per sollevare un veicolo su uno degli assi, dotato di illuminazione appropriata e, se necessario, con dispositivi di aerazione;
3) per il controllo di qualsiasi veicolo, un banco di prova freni a rulli in grado di misurare, indicare e registrare le forze di frenatura e per i veicoli e rimorchi di massa superiore a 3.5 tonnellate anche la pressione pneumatica nei sistemi di frenatura ad aria, a norma dell'allegato A della norma ISO 21069-1 sui requisiti tecnici dei banchi di prova freni a rulli o norme equivalenti;
oppure è possibile utilizzare anche un banco di prova a piastre in base alla norma nazionale sulle piastre nel rispetto delle norme di omologazione emanate in materia;
4) un dispositivo di registrazione delle decelerazioni;
5) impianti per il controllo dei sistemi di frenatura ad aria, quali manometri, connettori e tubi;
6) un dispositivo di misurazione dei carichi per ruota/asse per determinare i carichi per asse;
7) un dispositivo per controllare la sospensione ruota-asse (rilevatore del gioco delle ruote) senza sollevare l'asse che soddisfa i requisiti seguenti:
a) il dispositivo deve essere equipaggiato con almeno due piastre a comando elettrico che possono essere mosse in senso opposto nelle direzioni sia longitudinale che trasversale;
b) il movimento delle piastre deve essere controllabile dall'operatore dalla posizione di controllo;
c) per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate, le piastre soddisfano i seguenti requisiti tecnici:
- movimento longitudinale e trasversale di almeno 95 mm,
- velocità del movimento longitudinale e trasversale da 5 cm/s a 15 cm/s;
8) un misuratore di livello sonoro;
9)un analizzatore 4 gas coi requisiti minimi a norma della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ;
10)un dispositivo per misurare il coefficiente di assorbimento;
11)un provafari: apparecchiatura per il controllo dell’orientamento e della intensità luminosa dei veicoli sottoposti a revisione;
12)un dispositivo per misurare la profondità del battistrada degli pneumatici;
13)un dispositivo di collegamento con l'interfaccia elettronica del veicolo, quale uno scanner OBD;
14)un dispositivo per rilevare le perdite di GPL/GNC/GNL, se vengono controllati veicoli di quel tipo.
15)un contagiri per il rilevamento dei giri del motore;
16) un banco prova velocità per veicoli L1e, L2e, L6e
I singoli dispositivi di cui sopra possono essere combinati in un unico strumento, a condizione che ciò non interferisca nella precisione di ciascun dispositivo.
II. Taratura di attrezzature utilizzate per le misurazioni
A meno di diverse disposizioni della pertinente legislazione dell'Unione, l'intervallo tra due tarature successive non può superare:
i) 12 mesi per la misurazione di peso, pressione e livello acustico;
ii) 12 mesi per la misurazione delle forze;
iii) 12 mesi per la misurazione delle emissioni gassose

Tabella I
Attrezzature minime necessarie per effettuare un controllo tecnico

Veicoli Categoria Attrezzatura necessaria per ogni voce della sezione I (1)
Massa massima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Motocicli
  L1e B X X X     X   X X   X X X   X X
  L3e, L4e B X X X     X   X X   X X X   X  
  L3e, L4e D X X X     X   X   X X X X   X  
  L2e B X X X     X   X X   X X X   X X
  L2e D X X X     X   X   X X X X   X X
  L5e B X X X     X   X X   X X X   X  
  L5e D X X X     X   X   X X X X   X  
  L6e B X X X     X   X X   X X X   X X
  L6e D X X X     X   X   X X X X   X X
  L7e B X X X     X   X X   X X X   X  
  L7e D X X X     X   X   X X X X   X  
2. Veicoli per il trasporto di persone
Fino a 3 500 kg M1,M2 B X X X     X X X X   X X X X X  
Fino a 3 500 kg M1,M2 D X X X     X X X   X X X X X X  
> 3 500 kg M2,M3 B X X X X X X X X X   X X X X X  
> 3 500 kg M2,M3 D X X X X X X X X   X X X X X X  
3. Veicoli per il trasporto di merci
Fino a 3 500 kg N1 B X X X     X X X X   X X X X X  
Fino a 3 500 kg N1 D X X X     X X X   X X X X X X  
> 3 500 kg N2,N3 B X X X X X X X X X   X X X X X  
> 3 500 kg N2,N3 D X X X X X X X X   X X X X X X  
4. Veicoli speciali derivati da un veicolo dì categoria N, Tlb, T2b, T3b, T4.lb, T4.2b e T4.3b
Fino a 3 500 kg N1 B X X X     X X X X   X X X X X  
Fino a 3 500 kg N1 D X X X     X X X   X X X X X X  
> 3 500 kg N2, N3, Tlb, T2b, T3b, T4.lb, T4.2b e T4.3b (P) e Tlb, T2b, T3b, T4.lb, T4.2b e T4.3b (D) B X X X X X X X X X   X X X X X  
> 3 500 kg N2, N3, Tlb, T2b, T3b, T4.lb, T4.2b e T4.3b (P) e Tlb, T2b, T3b, T4.lb, T4.2b e T4.3b (D) D X X X X X X X X   X X X X X X  
5. Rimorchi
Fino a 750 kg O1   X X       X           X        
> 750 fino a 3 500 kg O2   X X       X           X        
> 3 500 kg O3,O4   X X X   X X X         X        

(1) Le categorie di veicoli che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono incluse a scopo di orientamento. 1 B... Benzina (accensione comandata) ; D... Diesel (accensione spontanea)